Coronavirus, ecco la nota dell’ufficio legale Fiavet

Il Coronavirus, che sta flagellando la Cina, ha creato non pochi allarmi in tutto il mondo anche tra coloro che hanno acquistato un viaggio verso questa destinazione. Molti nostri associati, di fronte agli interrogativi posti dai clienti, hanno chiesto lumi alla Fiavet, che ha predisposto un testo firmato dall’avvocato Federico Lucarelli dell’ ufficio legale e che pubblichiamo integralmente qui di seguito:

Il coronavirus è un virus influenzale particolarmente aggressivo che, allo stato attuale, porta anche al decesso. Dalle notizie reperite, risulta che tale ceppo virale si è diffuso improvvisamente e inaspettatamente nei giorni scorsi. Ora, ai fini di valutare gli effetti giuridici di tale improvvisa diffusione del virus in Cina, è necessario verificare se ricorrono i presupposti della “circostanze inevitabile straordinaria”, definita dall’art. 33, comma 1, lettera o) del Codice del Turismo – D.lgs. 79/2011 s.m.i. (il XXXI “considerando” della Direttiva UE 2302/15 cita tra le ipotesi espressamente “…rischi significativi per la salute umana, quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio… ”), la cui ricorrenza dà diritto al viaggiatore di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, con integrale rimborso dei pagamenti ricevuti, ma senza ulteriore risarcimento del danno, ai sensi del IV comma dell’art. 41 del detto Codice del Turismo. Ora, che vi siano gli estremi per ricondurre il detto virus ad una “circostanza inevitabile e straordinaria”, non sembra dubitabile – salvo approfondimenti sotto l’aspetto di medicina legale e profilassi sanitarie sulla preesistenza e conoscenza dello stesso – tenuto conto del fatto che non sono state rintracciate fonti ufficiali che parlassero di tale virus come rischio sanitario atteso prima della sua comparsa nei giorni scorsi. Ai fini, tuttavia, di consentire l’esercizio del diritto di recesso del viaggiatore, è necessario altresì verificare la ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti della detta disposizione. In particolare, la disposizione richiamata prevede che la circostanza straordinaria ed inevitabile abbia sia “ un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione ”, sia che si verifichi “nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ”. Ora, analizzando gli avvisi del nostro Ministero degli Esteri sul sito www.viaggiaresicuri.it alla data odierna, il quale richiama le informative emanate dalla O.M.S.- Organizzazione Mondiale della Sanità (fonti informative richiamate anche all’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto Fiavet – 00153 ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/588.31.01 – – fiavet.nazionale@fiavet.it C.F. 80184450585 -P.I. 02131971000​CIRCOLARE n.01 fiavet “standard” del format contrattuale di vendita dei pacchetti turistici predisposto da Fiavet) – appare che il virus è presente nella città di Wuhan, nella provincia del Hubei, con diffusione anche in altre aree che vengono identificate nella provincia di Guangdong, municipalità di Pechino, municipalità di Shanghai e nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Quindi sarebbe legittimo l’esercizio del diritto di recesso sopra detto ove il viaggio in Cina preveda come programma di viaggio mete localizzate nelle città, nelle province o nelle Regioni interessate dalla diffusione del coronavirus, ma non ove invece il programma di viaggio si sviluppi in altre zone della Cina diverse. Si tenga altresì conto che ove il viaggio organizzato preveda solo alcune tappe all’interno delle località interessate dalla problematica sopradetta, l’Organizzatore di viaggi potrebbe esercitare il diritto ex art.40, II comma e seguenti del Codice del Turismo di modificare il programma di viaggio – con eventuali rimborsi se i nuovi servizi sono di minor qualità di quelli sostituiti – fissando un tempo ragionevole al viaggiatore per acconsentire alla modifica, segnalando che l’omessa comunicazione varrà come accettazione. In caso di mancata accettazione, l’Organizzatore può comunque offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore: in caso di non accettazione del pacchetto sostitutivo, il viaggiatore avrà diritto al rimborso di quanto pagato entro 14 giorni dal recesso. Va infine ricordato che per partenze non imminenti il recesso anticipato non appare legittimo, tenuto conto dell’esigenza di verificare l’eventuale permanenza della causa di forza maggiore in prossimità della partenza del viaggio, alla data del quale potrebbe essersi risolta la problematica. L’ufficio legale Fiavet è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv.to Federico Lucarelli

Ufficio Legale Fiavet

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