Commissioni, Fiavet batte Lufthansa. Innocenti: sentenza che farà giurisprudenza

«La sentenza del Tribunale di Milano che condanna la Lufthansa e dà ragione alla Fiavet, costituisce un precedente importantissimo per le agenzie di viaggi che farà certamente giurisprudenza».  Lo afferma il vicepresidente nazionale vicario nonché presidente regionale pugliese della Fiavet, Piero Innocenti, nel commentare la decisione dei giudici milanesi di dichiarare illegittima la modifica unilaterale della commissione sui biglietti aerei dall’1% allo 0,1% operata nel gennaio 2016 dalla Compagnia tedesca.

«La nostra è stata – prosegue Innocenti – una battaglia di principio e di diritto. Di principio, perché le agenzie di viaggi, che non sono una associazione solidaristica ma una impresa commerciale, devono essere remunerate per il loro lavoro, altrimenti sarebbero condannate al fallimento. Di diritto, poiché, come giustamente ha concluso il nostro legale, l’avv. Lucarelli, la decisione della Lufthansa assunta unilateralmente e non concordata sulla commissione spettante all’Agente mandatario, fissandola al valore simbolico dello 0,1%, nega la remuneratività del contratto e viola i principi di buona fede e correttezza che sono alla base dell’esecuzione degli accordi commerciali».

La fondatezza delle ragioni della Fiavet si basa, difatti, sulla effettiva “remunerazione commissionale” degli agenti di viaggi, ovvero il diritto a percepire in modo effettivo adeguate commissioni. «Tutto questo – ribadisce Innocenti –  nel rispetto della natura onerosa del contratto di mandato alla vendita della biglietteria aerea e tenendo conto dei costi fissi obbligatori sostenuti per mantenersi nel “circuito IATA”, ben maggiori della commissione che avrebbero voluto riconoscerci e la cui differenza, una volta versata, darà un po’ di ossigeno alle nostre casse». Va tuttavia rimarcato che «la percentuale dell’1% – conclude il vicepresidente vicario Fiavet – non è remunerativa. La sentenza, però, è un primo passo per la riformulazione del nostro compenso che, a seguito della tragedia commerciale mondiale in corso, dovrà essere necessariamente rivalutato».

L’allarme del presidente regionale pugliese Fiavet, Piero Innocenti: «Turismo grande assente dai tavoli della politica»

«Il turismo deve diventare uno tra i protagonisti delle future scelte strategiche del Paese, in vista della ripartenza dell’economia. Ora è ancora il grande assente dai tavoli della politica».
Lo afferma il vicepresidente nazionale vicario nonché presidente regionale pugliese della Fiavet, Piero Innocenti.

«Condivido – prosegue Innocenti – le parole espresse su “Il Giornale” da Massimo Caputi, presidente della Federterme. Non c’è alcun dubbio che a fine 2020, facendo una stima ottimistica, arriveremo ad un terzo del fatturato del 2019, considerato che un anno fa il settore ha fatturato in Italia circa 60 miliardi. Perderemo dunque circa 40 miliardi. La filiera ha bisogno di un sostegno, così come noi agenti di viaggi abbiamo bisogno di risposte veloci e concrete. Questo vale sia per programmare la fine della stagione, sia per guardare con lungimiranza per attivare strategie che possano sostenere il cosiddetto “turismo domestico e di prossimità”, che sarà il protagonista obbligato delle scelte dei vacanzieri sia in questa, sia nella prossima stagione. La disponibilità al dialogo e alla ricerca delle soluzioni manifestata dall’ Assessore regionale pugliese Loredana Capone, sin dal febbraio scorso, può divenire insufficiente se non si attiva immediatamente un tavolo di crisi al quale dovranno da subito sedere, per condividere le prossime mosse, lo Stato, le Regioni, le Associazioni veramente rappresentative ed i sindacati. Non c’è un minuto da perdere».

RC obbligatoria, possibile per gli agenti di viaggi chiedere la riduzione del premio o del rateo. L’intuizione del presidente Fiavet Puglia Innocenti

Piccola boccata di ossigeno per le Agenzie di viaggi in questo periodo di drammatica difficoltà. Il presidente regionale pugliese nonchè vicepresidente nazionale vicario della Fiavet, Piero Innocenti, esaminando con scrupolosa attenzion e le norme di legge, ha infatti intuito che gli agenti di viaggi possono ottenere una riduzione del premio (dalla prossima scadenza dello stesso) o del rateo della assicurazione professionale (RC) obbligatoria. Ulteriore conferma è giunta anche dall’ufficio legale della Fiavet nazionale, per voce del suo legale, l’avvocato Federico Lucarelli.

«La richiesta deve essere supportata dalla considerazione che – afferma l’avvocato Lucarelli – il fermo dei viaggi, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 dal 23.2.2020 per il  turismo scolastico prima e da e per la zona rossa e poi dal 9 marzo in tutta l’Italia, sia incoming che out-going,  è una circostanza imprevista ed eccezionale che ha inciso in forma rilevante sui volumi delle pratiche ed i fatturati attesi. La norma che regola tale evenienza è codificata dall’art. 1897 del Codice Civile ( Diminuzione del rischio). Tale circostanza ha quindi ridotto il rischio assicurato sulla base dei maggiori volumi (di solito stimati in base all’anno precedente) posti a base del calcolo del premio. La stessa norma prevede per l’Assicuratore una facoltà di recesso dal contratto entro 2 mesi dalla comunicazione sopra detta, con effetto dell’eventuale recesso dopo un mese».

Il codice civile, sul punto in questione, non lascia spazio a dubbi interpretativi. “Se il contraente comunica all’assicuratore – si legge nel Codice Civile – mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore , l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese”.

E’ opportuno che i soci valutino le possibilità offerte dalla legge, «anche in relazione – conclude il legale della Fiavet – all’obbligo previsto dalla legislazione regionale che disciplina l’esercizio della attività di Agenzia di viaggio e che include anche il possesso della copertura RC sopraddetta tra i requisiti necessari per operare”.