RC obbligatoria, possibile per gli agenti di viaggi chiedere la riduzione del premio o del rateo. L’intuizione del presidente Fiavet Puglia Innocenti

Piccola boccata di ossigeno per le Agenzie di viaggi in questo periodo di drammatica difficoltà. Il presidente regionale pugliese nonchè vicepresidente nazionale vicario della Fiavet, Piero Innocenti, esaminando con scrupolosa attenzion e le norme di legge, ha infatti intuito che gli agenti di viaggi possono ottenere una riduzione del premio (dalla prossima scadenza dello stesso) o del rateo della assicurazione professionale (RC) obbligatoria. Ulteriore conferma è giunta anche dall’ufficio legale della Fiavet nazionale, per voce del suo legale, l’avvocato Federico Lucarelli.

«La richiesta deve essere supportata dalla considerazione che – afferma l’avvocato Lucarelli – il fermo dei viaggi, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 dal 23.2.2020 per il  turismo scolastico prima e da e per la zona rossa e poi dal 9 marzo in tutta l’Italia, sia incoming che out-going,  è una circostanza imprevista ed eccezionale che ha inciso in forma rilevante sui volumi delle pratiche ed i fatturati attesi. La norma che regola tale evenienza è codificata dall’art. 1897 del Codice Civile ( Diminuzione del rischio). Tale circostanza ha quindi ridotto il rischio assicurato sulla base dei maggiori volumi (di solito stimati in base all’anno precedente) posti a base del calcolo del premio. La stessa norma prevede per l’Assicuratore una facoltà di recesso dal contratto entro 2 mesi dalla comunicazione sopra detta, con effetto dell’eventuale recesso dopo un mese».

Il codice civile, sul punto in questione, non lascia spazio a dubbi interpretativi. “Se il contraente comunica all’assicuratore – si legge nel Codice Civile – mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore , l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese”.

E’ opportuno che i soci valutino le possibilità offerte dalla legge, «anche in relazione – conclude il legale della Fiavet – all’obbligo previsto dalla legislazione regionale che disciplina l’esercizio della attività di Agenzia di viaggio e che include anche il possesso della copertura RC sopraddetta tra i requisiti necessari per operare”.