Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati indicati gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico, provvedimento che aveva paventato, negli ultimi mesi, l’obbligo di introduzione del “registratore di cassa telematico” anche in agenzia viaggi).
Per le Agenzie Viaggi l’esonero si applica :
ai compensi relativi alle prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente ( diritti/fee di agenzia per l’emissione di biglietteria, prenotazioni di hotel a nome del cliente, ecc. ) di qualsiasi ammontare, – ai ricavi relativi alle attività di organizzazione di escursioni , visite delle città, giri turistici ed eventi similari ma solo nel caso in cui detti ricavi non superino l’1% del volume d’affari IVA complessivo dell’agenzia viaggi dell’anno 2018 (quindi trattasi di casi estremamente residuali) e soltanto fino al 31/12/2019 , – alle provvigioni su intermediazione di polizze assicurative ma solo nel caso in cui detti ricavi non superino l’1% del volume d’affari IVA complessivo dell’agenzia viaggi dell’anno 2018 e soltanto fino al 31/12/2019 . Ovviamente, per le suddette operazioni, continua ad esservi l’obbligo di annotazione nel registro IVA dei corrispettivi, ai fini della corretta contabilizzazione e calcolo dell’eventuale IVA a debito. Per tutte le altre operazioni, invece, viene confermato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1 luglio 2019 (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00) o dal 1 gennaio 2020 (per tutti gli altri soggetti). In via esemplificativa e non esaustiva, in agenzia viaggi i casi di gestione tramite corrispettivi che saranno assoggettati a tale nuovo obbligo sono: ricavi per escursioni, visite delle città, giri turistici nel caso in cui tali ricavi superino l’1% del volume d’affari IVA dell’anno 2018, nel caso in cui non venga emessa la fattura al cliente , – provvigioni relative all’intermediazione di polizze assicurative nel caso in cui tali ricavi superino l’1% del volume d’affari IVA dell’anno 2018, nel caso in cui non venga emessa la fattura alla compagnia assicurativa , – ricavi di vendita a soggetti privati di servizi singoli turistici (cosiddette “pratiche al netto”) venduti dall’agenzia viaggi a proprio nome e per proprio conto (hotel, trasporti, servizi turistici diversi) nel caso in cui non venga emessa la fattura al cliente . Qualora invece, per le suddette operazioni, venga emessa la fattura da parte dell’agenzia viaggi per i compensi/provvigioni/ricavi percepiti, non vi sarà la gestione tramite corrispettivi telematici. Per tali operazioni soggette al nuovo obbligo telematico, si rimane in attesa di ulteriore Decreto, in fase di emanazione, con previsione di nuovi esoneri.